Agenzia Entrate non risponde istanza Legge 228/12 : credito tributario annullato di diritto.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in accoglimento di due distinti ricorsi, successivamente riuniti, annulla il credito tributario di oltre € 350.000 portato dalle due cartelle di pagamento impugnate.

Nella fattispecie le società contribuenti avevano presentato due distinte istanze di sospensione e di annullamento di ogni procedura esecutiva ai sensi dell’art. 1, commi da 537 a 543 della Legge n. 228/2012.

La norma sopra citata espressamente prevede che trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della richiesta di sospensione, senza che l’ente creditore, verificata la regolarità della documentazione fornita dal contribuente, abbia comunicato l’esito positivo o negativo delle verifiche sia al contribuente sia ad Equitalia, la pretesa tributaria viene meno.

Tenuto conto che, nel caso de quo, sono trascorsi più di 220 giorni dalla data di presentazione delle richieste di sospensione senza che l’ente creditore abbia comunicato alcunché alle contribuenti, la pretesa fiscale viene totalmente annullata .

( CTP Milano sentenza n. 114 del 9-01-2017 )

 

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