Per le comunicazioni degli atti tributari possono trovare applicazione le disposizioni relative ai cittadini privi di domicilio digitale, con conseguente comunicazione di copia analogica dei documenti tributari informatici.
L’ art. 23 comma 1 del Codice dell’ amministrazione digitale prevede che in caso di esigenza di disporre di una copia cartacea ai fini della notifica dell’atto tributario, le copie su supporto analogico di documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In assenza dell’attestazione del pubblico ufficiale , comunque, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.
La verifica di conformità si articola in verifica della provenienza e validità della sottoscrizione e verifica di integrità ed immodificabilità del documento. L’esito di tali verifiche deve essere attestato nel documento cartaceo, unitamente a nome e cognome del funzionario, numero di pagine dell’atto, data e firma del funzionario autorizzato.
Nella fattispecie , nella copia notificata al contribuente , l’attestazione risulta in bianco. Pertanto poiché la copia notificata al contribuente reca tale parte in bianco a differenza della copia prodotta in atti dall’ufficio, l’eccezione di nullità è fondata.
La difformità tra atto notificato ( copia cartacea ) l’originale ( documento informatico ) rende nullo l’atto notificato poiché l’attestazione di conformità all’originale prevista dall’art. 23 Codice amministrazione digitale è stabilita proprio per consentire al destinatario dell’atto di avere la certezza che quella ricevuta sia uguale all’originale informatico elaborato dall’ufficio.
Quindi se nella copia dell’atto notificata manca l’attestazione di conformità non vi è certezza che la copia notificata sia uguale rispetto all’atto originale informatico, determinando la nullità per mancanza dei requisiti fondamentali previsti dalle norme, considerato che è solo sulla copia che il destinatario fa affidamento e su cui deve difendersi e fondare anche la sua difesa. Tanto è vero che l’originale di notifica depositato dall’ufficio rispetto a quello notificato alla parte, reca correzioni a penna inesistenti sulla copia notificata al ricorrente, così come l’attestazione di conformità è presente sull’originale di notifica dell’ufficio, ma non nella copia notificata alla parte.
La mancanza di conformità tra originale di notifica depositata dall’ Agenzia delle Entrate e quella del ricorrente, non permettono di verificare la conformità dell’atto cartaceo con quello digitale, con conseguente nullità dell’atto notificato.
CTP Teramo sentenza n. 388 del 29-11-2017