La contribuente nella propria memoria illustrativa ex art. 32 DLGS 546/1992 contesta che la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione , a mezzo di un difensore esterno alla struttura amministrativa, debba ritenersi tamquam non esset, cioè mai avvenuta poiché in violazione dell’ articolo 11 comma 2 DLGS 546/1992 ( …sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata…)
Secondo un recentissimo orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n.28584/2018; conforme, CTP RE, n. 271/2018), cui questo Collegio intende aderire condividendone la conclusione nomofilattica ma modificando un suo proprio arresto, sussiste il vizio della rappresentanza processuale avanti i giudici di merito (a differenza del giudizio di Cassazione), delle Amministrazioni fiscali, fra le quali è oggi ricompresa l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, se queste non stanno in giudizio con chi sovrintende la struttura oppure con funzionario o soggetto dello stesso organo titolato alla difesa e alla rappresentanza dell’Ente amministrativo.
La decisione di avvalersi di avvocati del libero foro per la difesa in giudizio per essere valida presuppone, così si premura a specificare la Corte di legittimità, in linea generale:
- che si sia in presenza di un caso speciale;
- che intervenga una preventiva, apposita e motivata delibera dell’organo deliberante;
- che tale delibera sia sottoposta agli organi di vigilanza;
- che sia prodotta in giudizio idonea documentazione in merito alla sussistenza dei due suddetti elementi.
Pertanto, laddove il mandato conferito all’avvocato del libero foro (ed è il caso della procura al legale dell’agente della riscossione) sia stato rilasciato senza il vaglio dell’organo di vigilanza e non ricorra un caso di urgenza oppure non si sia in presenza di un documentato conflitto di interessi reale, tale atto è nullo ed è suscettibile di sanatoria soltanto nei limiti stabiliti dall’ articolo 125 codice procedura civile e a certe condizioni ma esclusivamente per i giudizi di merito.
Nella procura ad litem, allegata al fascicolo processuale telematico, non si desume alcun elemento che avrebbe consentito l’esistenza della titolarità processuale di un rappresentante esterno: non vengono indicati né l’atto organizzativo generale del nuovo ente contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, né la specifica e motivata deliberazione del nuovo ente che indichi (così da renderle controllabili da parte degli organi di vigilanza) le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificherebbero tale ricorso in alternativa alla regola generale (la difesa in proprio dell’Ente).
La carenza di una valida delibera di tal guisa comporta il difetto dello ius postulandi del difensore, rilevabile anche d’ufficio.
Ne consegue che l’invalidità della procura produce la nullità della costituzione in giudizio dell’Agente della riscossione, ed ogni atto prodotto non porta alcun effetto giuridicamente valevole per il medesimo Agente.
CTP Parma sentenza n. 38 del 12-02-2019
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