L’appello dell’Agenzia delle entrate riscossione è stato proposto con il ministero di un avvocato del libero foro.
Tale tipo di rappresentanza in giudizio è oggi pacificamente preclusa, in forza del novellato art. 11 DLGS n. 546/1992, che attualmente prevede che l’amministrazione “sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata”.
La giurisprudenza di legittimità si è già più volte pronunciata con riferimento a tale fattispecie, ritenendo nulle le difese espletate in giudizio dall’Agenzia delle entrate riscossione ove rappresentata ancora impropriamente da avvocato del libero foro ( Cass.Civ. n. 1992/2019; n. 28741/2018).
La difesa svolta da avvocato del libero foro è quindi nulla.
Quanto agli effetti di tale vizio (se di inammissibilità dell’appello ovvero di necessaria concessione alla parte del termine per la regolarizzazione ex art. 182 cpc ), il collegio ritiene di non discostarsi dai precedenti di questo ufficio espressi nelle sentenze CTR Torino, n.728/2018 e CTR Torino, n. 1494/2018, nelle quali l’appello è stato dichiarato inammissibile.