Agenzia sconfitta dalle dichiarazioni di terzi in favore del contribuente.

Nel processo tributario il divieto di prova testimoniale non implica l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’ Amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perché assunte in sede endoprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare , unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice.

Ciò, analogamente, vale anche per il contribuente ( Impresa servizi funebri ) , il quale, nella fattispecie in esame per resistere ad accertamento di maggiori ricavi e dunque di maggior reddito d’imposta, aveva prodotto , già in sede di accertamento con adesione, 42 dichiarazioni di terzi che confermavano i costi inferiori fatturati riguardo alle esequie alle quali le suddette fatture si riferivano.

L’attribuzione di valenza indiziaria delle dichiarazioni di terzi anche in favore del contribuente è peraltro funzionale al dispiegarsi del giusto processo ex articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( CEDU).

Diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente Agenzia delle entrate , la valenza indiziaria delle suddette dichiarazioni è stata peraltro riconosciuta dalla CTR non già sulla base del solo numero delle dichiarazioni, ma sulla rappresentatività ( poco più di 1/3 )  delle stesse rispetto al numero complessivo ( 124 ) delle operazioni in accertamento e sull’assenza di contestazione delle dichiarazioni medesime da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, pertanto, va rigettato con condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Cassazione Civile ordinanza n. 6616 del 16-03-2018