Altro STOP della Cassazione: l’ Agente riscossione non può autenticare fotocopia avviso ricevimento postale.

A distanza di poco più di due mesi ( ordinanza n. 1974 del 26-01-2018 ) , la Cassazione ribadisce come l’ Agente della riscossione non possa attestare la conformità all’originale dell’avviso di ricevimento postale, prodotto in fotocopia e comprovante l’espletamento dell’attività notificatoria.

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Non si può affermare che l’agente della riscossione, che è parte di un giudizio ed al quale è richiesto di dare prova dell’espletamento di una attività notificatoria, sia consentito di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento, che costituiscono documenti di provenienza dell’ufficiale postale, dato che l’autenticazione della copia può essere fatta:

  • dal pubblico ufficiale dal quale l’atto è stato emesso;
  • o presso il quale è depositato l’originale ( come nel caso dei ruoli emessi dall’agenzia delle entrate, nel qual caso il concessionario è autorizzato a rilasciarne copia, nell’interesse dei terzi, ai sensi dell’art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 ).

Il rilascio di copia autentica di un atto in possesso del concessionario formato da terzi nell’interesse proprio esula, dunque, da siffatte previsioni.

Ragione per cui deve applicarsi la regola generale posta dall’art. 2719 cod. civ., per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente o se detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte.

Cassazione Civile sentenza n. 8289 del 4-04-2018