Ammissibile il ricorso avverso il sollecito di pagamento – Avv. Bruno Maviglia

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lombardia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto dallo stesso avverso il sollecito di pagamento notificatogli e l’atto presupposto (cartella di pagamento) in relazione all’avvenuta regolare notifica dello stesso.

Secondo il ricorrente la notifica dell’atto prodromico ( cartella di pagamento ) sarebbe affetta da inesistenza, in quanto effettuata in assenza di relata di notifica dalla quale risultasse lo svolgimento di ricerche circa l’assenza dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario nel comune, nonché gli ulteriori adempimenti previsti dall’art.140 c.p.c., avendo la CTR erroneamente considerato come esistente l’invio della raccomandata informativa.

Tale motivo è fondato.

Occorre rilevare che questa Corte ha ritenuto che nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l’art. 140 c.p.c , sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti.

Occorrono, dunque, per perfezionare la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario “relativamente” irreperibile:

a) il deposito di copia dell’atto, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;

b) l’affissione dell’avviso di deposito (avviso avente il contenuto precisato dall’art. 48 disp. att. c.p.c.), in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario;

c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento.

Orbene, nel caso di specie la CTR non si è attenuta ai superiori principi, essendosi limitata a richiedere, in un caso dalla stessa qualificato come di irreperibilità relativa, l’inoltro della raccomandata informativa e non anche la prova dell’avvenuta ricezione della stessa.

Cassazione Civile ordinanza n. 29820 del 19-11-2018