Ammissibile il ricorso ex art. 700 cpc nel processo tributario.

Innovativa ordinanza resa dalla CTP di Milano che ha accolto il ricorso ex art. 700 codice procedura civile della società contribuente nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate Riscossione, ordinando al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione delle ipoteche indicate nel ricorso, con le seguenti condivisibili motivazioni.

La domanda di merito costituita dalla richiesta di cancellazione delle ipoteche iscritte a tutela dei crediti erariali appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e la tutela cautelare specifica del contenzioso tributario prevista dall’art. 47 Dlgs. 546/1992 ,nel caso di specie, non è idonea ad evitare il pregiudizio derivante dal tempo occorrente per far valere in via ordinaria il diritto dei ricorrenti alla cancellazione delle ipoteche.

Tale vuoto di tutela cautelare può essere colmato solo col rinvio generale alle norme del codice di procedura civile previsto dall’art. 1 comma 2 Dlgs 546/1992, non ravvisandosi alcuna incompatibilità tra il contenzioso tributario e la tutela cautelare prevista dall’art. 700 cpc.

La richiesta di cancellazione delle ipoteche non appare manifestamente infondata e la durata del giudizio di merito potrebbe pregiudicare irrimediabilmente la sopravvivenza della società ricorrente , nonché gli stessi interessi dell’erario, rendendo più difficile l’accesso al credito bancario necessario per la definizione del contenzioso.

CTP Milano ordinanza n. 3572 dell’ 11-10-2017