La mancata indicazione nell’avviso di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- del termine di impugnazione e dell’ organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso,
prevista dall’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non inficia la validità dell’atto, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta.
Nella specie, risulta, pertanto, corretta l’impugnazione dell’atto conseguenziale (ingiunzione), rispetto all’atto impositivo (avviso di pagamento), da parte della società contribuente, in quanto la CTR ha evidenziato con accertamento di fatto che l’avviso di pagamento era mancante dei requisiti per la sua immediata impugnazione e, quindi, non era definitivo.
Per cui , l’impugnazione dell’ingiunzione (atto successivo) anche nel merito, equivale all’impugnazione dell’avviso di pagamento (atto prodromico), infatti, come detto, in riferimento a quest’ultimo, secondo l’accertamento della CTR, mancavano gli elementi o requisiti della sua immediata impugnabilità.
Cassazione Civile ordinanza n. 302 del 9-01-2018