Annullamento Intimazione consegue annullamento Cartella pagamento.

Il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione, così avendosi il giudicato implicito.

Dall’ accoglimento del ricorso discende non solo l’annullamento delle intimazioni, ma anche di quanto costituisce la premessa necessaria delle stesse e cioè le relative cartelle ed iscrizioni a ruolo, dovendosi quindi ripristinare la situazione antecedente gli avvisi di intimazione.

Cassazione Civile ordinanza 35137 del 18.11.2021