Gli avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle Entrate e notificati dal messo con due raccomandate postali con esito “destinatario sconosciuto” avrebbero dovuto determinare una ipotesi di irreperibilità relativa e non assoluta ( stante la momentanea assenza del destinatario ivi residente ) ed essere eseguiti da una notifica ai sensi dell’art. 140 codice procedura civile , essendo a carico dell’Ufficio effettuare ricerche anagrafiche del contribuente.
Nel caso di specie, trattandosi di atto impositivo ( avviso di liquidazione ) da notificarsi ad un destinatario la cui irreperibilità era relativa, in quanto ne erano conosciuti la residenza e l’indirizzo, andava depositata copia dell’atto presso la casa del Comune con affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione e con comunicazione al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ( Cass. Civ. 2884/2017 ).
Pertanto, va accolto l’appello della contribuente avverso le due cartelle di pagamento impugnate per vizio di notifica dei relativi atti presupposti.
CTR Lazio sentenza n. 7889 del 20-12-2017