L’avviso di rettifica e liquidazione per maggiore imposta di registro non allegava né riproduceva la stima tecnica richiamata, la quale , poi prodotta in corso di giudizio, non recava comunque circostanziati elementi dimostrativi del maggior valore accertato, segnatamente con riguardo ad atti similari intercorsi nel triennio ( art. 51 DPR 131/1986).
Alla carenza di prova da parte dell’amministrazione finanziaria ( correttamente considerata parte in senso sostanziale e, dunque, onerata di provare la fondatezza della pretesa impositiva in tutti i suoi elementi costitutivi ) certamente non poteva sopperire la Commissione mediante consulenza tecnica d’ufficio ex art. 7 DLGS 546/1992, ritenuta espressamente superflua.
Per cui è corretta la decisione della CTR Campania che aveva ritenuto l’ avviso non adeguatamente motivato, vista anche la mancata allegazione ad esso della stima operata dall’ Ufficio del Territorio di Teano.
In tema di contenzioso tributario, l’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che attribuisce al giudice il potere di disporre l’acquisizione d’ufficio di mezzi di prova, dev’essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall’art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori: tale potere, pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un’obiettiva situazione di incertezza, al fine d’integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti, e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia.
Cassazione Civile ordinanza n. 1729 del 24-01-2018