Bollo auto : interruzione della prescrizione con la consegna e NON con l’invio dell’atto.

A differenza della decadenza per interrompere la prescrizione dell’azione accertativa della Pubblica amministrazione è decisiva la data di ricezione dell’atto e NON quella di invio.

In presenza della prescrizione, che ha prevalente funzione sanzionatoria, il Legislatore ha ritenuto di privilegiare l’interesse del destinatario alla certezza del diritto, ovvero a sapere se la prescrizione sia stata o meno interrotta tempestivamente oppure il rapporto sia ormai definito.

Dunque per interrompere idoneamente il periodo prescrizionale relativo alla Tassa automobilistica è essenziale che il provvedimento amministrativo venga ricevuto dal destinatario, a nulla rilevando il momento dell’invio del medesimo atto.

( CTR Campobasso sentenza n. 163 del 13-3-2017 )