Bollo auto : la prescrizione triennale NON si interrompe con l’invio dell’accertamento.

La CTP , in accoglimento del ricorso del contribuente , annullava l’avviso di accertamento emesso dalla Regione per il mancato pagamento della Tassa automobilistica anno 2012, in quanto tale atto veniva notificato successivamente al 31 dicembre 2015 . Quindi, oltre il termine di prescrizione triennale previsto dall’art. 5 D.L. 953/1982 ( convertito in Legge 53/1983 ).

Con l’atto di appello la Regione ha eccepito che ai fini dell’interruzione della prescrizione era sufficiente la consegna dell’atto all’organo notificatore e, quindi, non assumeva rilevanza la data di ricezione da parte del contribuente.

L’appello della Regione non merita accoglimento e  va rigettato.

Il termine entro il quale l’ente impositore può far valere l’obbligazione tributaria nascente dal pagamento del bollo auto è di natura prescrizionale (e non decadenziale) e non può essere interrotto se non con un atto recettizio o a valenza esterna, che valga a costituire in mora il debitore e sia tempestivamente portato a conoscenza del medesimo

L’ interruzione della prescrizione è un atto che deve giungere nella sfera legale di conoscenza del contribuente entro il termine previsto dalla legge e non rileva nemmeno l’epoca, eventualmente antecedente, in cui l’atto sia stato affidato all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale per la notifica, in quanto non può essere applicata la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario (“postalizzazione“), che è applicabile solo agli atti processuali e non anche a quelli sostanziali.

Pertanto, ai fini dell’interruzione della prescrizione,  affinché l’atto produca i suoi effetti, è necessario che l’avviso di accertamento venga ricevuto dal contribuente, a nulla rilevando la data dell’invio.

CTR Molise sentenza n. 758 del 15-11-2017

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