Bollo auto : i termini di prescrizione.

Ad ogni inizio anno è consuetudine ricevere richieste di pagamento relativamente alla tanto “odiata” tassa automobilistica. Prima di intraprendere qualsiasi tipo di azione è bene sapere che la richiesta di pagamento del “Bollo auto” soggiace a termini prescrizionali ben precisi e ritenuti pacifici dalla Suprema Corte di Cassazione .

La prescrizione della Tassa automobilistica, meglio conosciuta come “Bollo auto” è disciplinata dalla seguente 

NORMA

Art. 5 del Decreto Legge n° 953 del 30-12-1982 così come modificato dall’art. 3 del Decreto Legge n° 2 del 6-01-1986 convertito nella Legge n° 60 del 7-03-1986

L’azione dell’ Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.

In pratica, al 31 dicembre 2017 è scaduto il termine per richiedere il pagamento del Bollo auto relativo al 2014.

RASSEGNA GIURISPRUDENZA

Cassazione Civile ordinanza n. 20883 del 6-09-2017, n. 20503 del 29-08-2017 e n. 20425 del 25-08-2017.
La Cassazione consolida il proprio orientamento confermando che la riscossione della Tassa automobilistica è soggetta al termine di prescrizione triennale, anche nell’ipotesi in cui la Cartella di pagamento non venga impugnata, non comportando la mancata impugnazione nei termini della Cartella l’applicabilità del termine ordinario di prescrizione ( 10 anni ) in ordine alla successiva notifica dell’ Intimazione di pagamento.
L’unica ipotesi in cui trova applicazione il termine di prescrizione decennale è rappresentata dalla presenza di un titolo giudiziale ( sentenza ) divenuto definitivo.

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Cassazione Civile sentenza n. 593 del 12-01-2017.
In riferimento al merito delle censure proposte dall’ufficio, le stesse sono infondate, in quanto, seppur la notifica dell’avviso d’accertamento del 10.10.1997 è stata tempestiva rispetto al termine triennale di prescrizione della pretesa impositiva, per il pagamento del bollo auto per l’anno 1994, tuttavia, successivamente è iniziato a decorrere un secondo termine triennale, rispetto al quale la cartella di pagamento non risulta essere stata notificata tempestivamente, in quanto è pacifico tra le parti che risulta essere stata consegnata per la spedizione il 13.1.01, quindi, dopo il decorso del secondo triennio, infatti, nessuna interruzione permanente del termine sussiste, nel caso di specie, ai sensi degli artt. 2943 e ss. c.c. previste solo nelle tassative ipotesi in tali articoli contemplate, nelle quali non rientra la notifica della cartella di pagamento.

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Cassazione Civile Sezioni Unite sentenza n. 23397 del 17-11-2016.
E’ di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattive produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della cosiddetta “riconversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale , ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.
Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione ( sostanziale ) più breve di quella ordinaria , la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

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CTR Molise sentenza n. 758 del 15-11-2017
La CTP , in accoglimento del ricorso del contribuente , annullava l’avviso di accertamento emesso dalla Regione per il mancato pagamento della Tassa automobilistica anno 2012, in quanto tale atto veniva notificato successivamente al 31 dicembre 2015 . Quindi, oltre il termine di prescrizione triennale previsto dall’art. 5 D.L. 953/1982 ( convertito in Legge 53/1983 ).
Con l’atto di appello la Regione ha eccepito che ai fini dell’interruzione della prescrizione era sufficiente la consegna dell’atto all’organo notificatore e, quindi, non assumeva rilevanza la data di ricezione da parte del contribuente.
L’appello della Regione non merita accoglimento e va rigettato.
Il termine entro il quale l’ente impositore può far valere l’obbligazione tributaria nascente dal pagamento del bollo auto è di natura prescrizionale (e non decadenziale) e non può essere interrotto se non con un atto recettizio o a valenza esterna, che valga a costituire in mora il debitore e sia tempestivamente portato a conoscenza del medesimo
L’ interruzione della prescrizione è un atto che deve giungere nella sfera legale di conoscenza del contribuente entro il termine previsto dalla legge e non rileva nemmeno l’epoca, eventualmente antecedente, in cui l’atto sia stato affidato all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale per la notifica, in quanto non può essere applicata la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario (“postalizzazione“), che è applicabile solo agli atti processuali e non anche a quelli sostanziali.
Pertanto, ai fini dell’interruzione della prescrizione, affinché l’atto produca i suoi effetti, è necessario che l’avviso di accertamento venga ricevuto dal contribuente, a nulla rilevando la data dell’invio.

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CTR Molise sentenza n. 163 del 13-3-2017
A differenza della decadenza per interrompere la prescrizione dell’azione accertativa della Pubblica amministrazione è decisiva la data di ricezione dell’atto e NON quella di invio.
In presenza della prescrizione, che ha prevalente funzione sanzionatoria, il Legislatore ha ritenuto di privilegiare l’interesse del destinatario alla certezza del diritto, ovvero a sapere se la prescrizione sia stata o meno interrotta tempestivamente oppure il rapporto sia ormai definito.
Dunque per interrompere idoneamente il periodo prescrizionale relativo alla Tassa automobilistica è essenziale che il provvedimento amministrativo venga ricevuto dal destinatario, a nulla rilevando il momento dell’invio del medesimo atto.

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