La consegna della cartella di pagamento al portiere , peraltro non qualificatosi come addetto alla ricezione, impone l’ obbligo dell’avviso di ricevimento al destinatario ai sensi dell’art. 139 commi 3 e 4 codice procedura civile.
Tale adempimento non risulta effettuato da Equitalia , la quale ha prodotto in giudizio soltanto un documento rilasciato dall’ufficio postale nel quale si dà atto dell’invio di avviso di notifica , senza che possa collegarsi tale documento alla cartella in questione e mancando in ogni caso la prova della ricezione della raccomandata.
Va disatteso, altresì, l’ulteriore motivo di appello sollevato da Equitalia che sostiene l’ errore della CTP di Roma nel dichiarare la nullità della notifica delle cartelle sottese agli avvisi di Intimazioni, in quanto risultava regolarmente notificata la comunicazione iscrizione ipotecaria non impugnata dal contribuente.
Anche a voler ritenere valida , a prescindere dalle cartelle esattoriali, la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria ( non impugnata dal contribuente ) eseguita dopo la notificazione delle cartelle il 6 luglio 2010, tale notificazione è comunque tardiva poiché a tale data il Canone Rai ( 2001, 2002, 2003 e 2004 ) l’ IRPEF ( 2001 e 2002 ) l’ IVA ( 2002 ) e l’ IRAP ( 2001 ) risultano decorsi i termini per la riscossione ( 5 anni ) , per cui anche sotto tale profilo le doglianze del contribuente esposte nel ricorso di primo grado risultano fondate.
CTR Lazio sentenza n. 8050 del 27-12-2017
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