Con la recentissima sentenza n. 23397/2016 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione si prescrivono nel termine “breve” di 5 anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
La Corte di Cassazione , richiamando la sua precedente giurisprudenza, ha affermato che la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell’Ente della Riscossione produce unicamente la definitività del credito statale.
La trasformazione da prescrizione quinquennale a decennale si perfeziona soltanto con l’intervento del titolo giudiziale divenuto definitivo. La cartella esattoriale, l’avviso di addebito INPS e l’avviso di accertamento dell’Amministrazione finanziaria costituiscono semplici atti amministrativi di auto formazione e pertanto sono privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Il ricorso va accolto , tenuto presente che la precedente intimazione di pagamento risale al 14 dicembre 2007 e quella per cui è causa è stata notificata il 23 novembre 2016, apparendo giustificata la prescrizione quinquennale invocata dalla contribuente relativa a debiti tributari per IRPEF ed ILOR.
( CTP Grosseto sentenza n. 230 del 6-10-2017 )