Cartella sanzioni codice strada: opposizione esecuzione solo contro agente riscossione.

E’ legittima l’opposizione all’esecuzione nei confronti dell’agente della riscossione e non anche dell’Ente impositore in quanto unico soggetto legittimato a proporre l’esecuzione e quindi legittimato a resistere all’opposizione del contribuente.

La condanna dell’agente della riscossione a rifondere le spese di lite all’opponente vittorioso costituisce dunque applicazione del principio di causalità, non di quello di soccombenza, e trova il giusto contrappeso nella facoltà dell’agente della riscossione di chiamare in causa l’ente creditore (ai sensi dell’art. 39 DLGS n. 112/1999), quando l’opposizione si fondi su vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all’ente impositore.

Aggiungasi che il debitore d’una pretesa esattoriale è già assoggettato ad un regime di particolare sfavore – rispetto all’esecuzione forzata ordinaria – in nome delle esigenze di maggiore effettività del recupero connesse alle qualità oggettive o funzionali del credito. Di conseguenza sarebbe contraria ad elementari canoni ermeneutici equità e simmetria addossargli, per soprammercato, anche le conseguenze di errori non suoi, e cioè l’ingiustizia o l’illegittimità dell’azione esecutiva.

Cassazione Civile ordinanza n. 1181 del 17.01.2022