Le censure svolte dal contribuente sono fondate nella parte in cui non vi è esplicitazione, in cartella, del calcolo degli interessi, poiché il richiamo alla pronuncia giudiziale su cui la cartella stessa è intervenuta risulta idoneo ad assolvere all’onere motivazionale solo limitatamente alla parte del credito erariale interessato dall’accertamento, divenuto definitivo, compiuto dal giudice.
Infatti, la cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato deve essere motivata nella parte in cui mediante la stessa venga anche richiesto per la prima volta il pagamento di crediti diversi da quelli oggetto dell’atto impositivo oggetto del giudizio, come quelli afferenti gli interessi per i quali deve essere indicato, pertanto, il criterio di calcolo seguito.
Cassazione Civile ordinanza n. 17047 del 13-08-2020