Cartella TARI nulla in assenza prova notifica prodromico avviso pagamento.

La CTR del Lazio accoglieva l’appello della società contribuente , annullando la cartella di pagamento notificata da Equitalia ( per conto dell’AMA-Azienda Municipale Ambiente spa ) con la quale veniva intimato il pagamento della TARI , sul rilievo che l’avviso di pagamento prodromico alla cartella non fosse stato regolarmente notificato.

La CTR , dopo aver riferito compiutamente le circostanze di fatto oggetto del giudizio, si è soffermata sull’avviso di pagamento ed in particolare, essendo stato lo stesso notificato a mezzo posta, del relativo avviso di ricevimento, ritenendolo inadeguato a provare l’effettiva notifica.

In particolare la CTR con motivazione esauriente ha evidenziato che

nel documento depositato, manca qualsiasi riferimento sia al numero di raccomandata che si asserisce spedita contenente il ridetto avviso ed inoltre, ancora più grave, non risultano né le generalità del destinatario, né tanto meno l’indirizzo dove la comunicazione sarebbe stata recapitata, per cui manca la prova che la notifica dell’atto prodromico della cartella sia regolarmente avvenuta e sia andata a buon fine.

La parte motiva della sentenza risulta, pertanto, adeguata a sorreggere la decisone assunta.

Come già evidenziato, la CTR ha esaminato la copia dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica dell’avviso di pagamento depositato in atti da AMA spa e con motivazione adeguata a sorreggere la propria decisione ha ritenuto che non fosse idoneo a dimostrare che la raccomandata fosse stata effettivamente consegnata alla contribuente.

Pertanto, il ricorso deve essere respinto.

Cassazione Civile sentenza n. 8474 del 6-04-2018