Cassazione: come va formulata l’eccezione di prescrizione crediti contributivi.

Secondo l’orientamento consolidato di legittimità, suggellato dalla sentenza delle Sezioni Unite  10955/2002, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una “quaestio iuris” concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge.

Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al potere – dovere del giudice.

Pertanto, nel caso in esame, deve ritenersi che la Corte territoriale non abbia fatto corretta applicazione dei suddetti principi, allorchè ha ritenuto generica l’eccezione con la quale la ricorrente aveva legittimamente eccepito fin dal primo grado la prescrizione estintiva “per buona parte dei contributi richiesti in pagamento”, la cui concreta determinazione era invece compito del giudice operare attraverso l’applicazione della relativa disciplina legale.

Non è privo di rilievo osservare in proposito che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire (cfr. sentenza n. 21830 del 15/10/2014),

nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione è pure sottratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla disponibilità delle parti; posto che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva, l’ente previdenziale non può rinunziarvi, essa opera di diritto ed è altresì rilevabile d’ufficio, senza che l’assicurato possa versare contributi previdenziali prescritti.

Cassazione Civile sentenza n. 9600 del 18-04-2018