Cassazione : illegittima la cartella che non indica modalità calcolo interessi.

La CTR della Puglia ha affermato che la cartella di pagamento, assolvendo ad una funzione meramente riscossiva, non doveva obbligatoriamente indicare le modalità di calcolo degli interessi.

Il contribuente ricorre per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 17 della legge n.212/2000 da parte della CTR, per avere negato che la cartella dovesse essere motivata in merito alla norma disciplinatrice, alle percentuali ed ai criteri di calcolo e liquidazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo del tributo.

La Suprema Corte accoglie il ricorso del contribuente con la seguente motivazione.

Qualora la cartella di pagamento venga emessa , in ragione di avvisi di accertamento impugnati , all’esito del passaggio in giudicato della relativa sentenza,  trova diretta applicazione il principio già espresso da questa Corte, in ragione del quale:

«in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario deve essere motivata; non rilevando che il debito sia stato riconosciuto in una sentenza passata in giudicato, dal momento che il contribuente dev’essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi, tanto più che alle cartelle di pagamento notificate dopo l’entrata in vigore della legge n. 212 del 2002 dev’essere allegata la sentenza» (Cass. nn. 15554/2017, 8651/2009; cfr. in motivazione Cass. n. 4516/2012).

Cassazione Civile ordinanza n. 27071 del 15-11-2017