Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.
Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. ( Cass. Civ. Sezioni Unite n. 23397 del 17/11/2016 ).
Nel caso in esame non vi è stato nessun accertamento giudiziale definitivo tra la notifica della cartella di pagamento e la relativa iscrizione a ruolo avvenuta in data 23 novembre 1999, per crediti del 1996, e l’avviso di mora notificato il 18 marzo 2009 e oggetto del presente ricorso, con la conseguenza che deve ritenersi prescritto il diritto, azionato ben oltre il termini di prescrizione quinquennale per esso previsto.
L’ applicazione di tale principi comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
Cassazione Civile ordinanza n. 1997 del 26-01-2018