La sentenza impugnata, nel ritenere inesistente e, quindi, non suscettibile di sanatoria, la notifica delle cartelle per il tramite di posta privata, si è correttamente attenuta al consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo cui sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla Legge 890/1982 e successive modificazioni.
Tra questi vanno, dunque, annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali.
Né, avuto riguardo al tempo della pretesa notifica delle cartelle tramite posta privata, possono operare retroattivamente le nuove disposizioni in tema di concorrenza che hanno disposto la liberalizzazione del settore , aventi natura innovativa e non interpretativa.
Cassazione Civile ordinanza n. 3010 del 7-02-2018