Cassazione: inesistente la notifica con poste private in assenza rilascio nuove licenze agli operatori privati.

In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che l’art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla Iegge n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali.

Fermo restando che il disposto della Legge di Bilancio che ha revocato l’esclusiva a Poste Italiane spa ( dal 10 settembre 2017 ) non è retroattivo, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) , trova ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte ( inesistenza notifica )

Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione dell’avviso d’accertamento ICI è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate dall’ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica.

Cassazione Civile ordinanza n. 234 del 08-01-2018