In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l’identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita.
Consegue che la mancanza di sottoscrizione
rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l’unico elemento valido a riferire la paternità dell’atto all’agente postale.
Cassazione Civile ordinanza n. 17373 del 19-08-2020