Cassazione : la riscossione del credito erariale si prescrive in 5 anni.

Con l’ ordinanza in calce viene applicato per la riscossione del credito erariale il principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 / 2016.

CASSAZIONE CIVILE ORDINANZA n. 930 del 17-01-2018

Fatti e motivi della decisione

________ propone ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rigettando l’appello proposto dal contribuente, ha stabilito che il credito erariale per la riscossione dell’imposta, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale, non ancora maturato poiché la cartella di pagamento era stata notificata in data 11.04.2007 ed il sollecito di pagamento il 14.06.2010. Le parti intimate Equitalia Sud S.p.a e Regione Lazio non si sono costituite.

La ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2953, 2946 e 2945 c.c. e 5 d.l. 953/82, come modificato dall’art. 3 d.l. 2/86 convertito dalla L. 60/86, per aver la C.T.R. ritenuto applicabile l’ordinario termine di prescrizione decennale.

Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, decidendo la questione loro demandata da Cass. n. 1799/2016, si sono pronunciate sull’interpretazione da dare all’art.2953 cod. civ. con riguardo specifico all’operatività o meno della ivi prevista conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, nelle fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Orbene, Cass.S.U. n. 23397/2016, pur ritenendo “indubbio che sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell’Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato ha precisato che questo “non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione”.

Tale scadenza, però, “non può certamente comportare l’applicazione l’art. 2953 cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, anche perché, fra l’altro, un simile effetto si porrebbe in contrasto con la ratio della perentorietà del termine per l’opposizione” “oltre a mettere il debitore in una situazione di perenne incertezza in una materia governata dal principio di legalità, cui per primi sono tenuti ad uniformarsi gli stessi Enti della riscossione e creditori”.

Pertanto, la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ.

Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.

Orbene, la C.T.R. ha errato nel considerare il credito erariale soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale a seguito di accertamento divenuto definitivo, in quanto la cartella di pagamento non opposta non è suscettibile di acquistare efficacia di giudicato con conseguente applicazione della prescrizione decennale prevista dall’art. 2953 c.c. (Cass. 2634/2014; Cass. 11941/2012; Cass. Sez. Un. 25790/2009).

In ragione di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.