La contestazione della conformità all’originale di una fotocopia è validamente compiuta ai sensi dell’art. 2719 codice civile quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall’originale, ovvero quando si neghi l’esistenza stessa di un originale, come avvenuto nella fattispecie.
Pertanto deve ritenersi che il disconoscimento sia stato efficacemente effettuato dalla parte contribuente.
Cassazione Civile ordinanza n. 3126 del 02/02/2022
Cassazione Civile ordinanza n. 24207 del 09/09/2021
Cassazione Civile ordinanza n. 21054 del 02/10/2020