Il Decreto Legge 193/2016, convertito in Legge 225/2016, ha disposto la soppressione di Equitalia a far data dal 1° luglio 2017, mediante cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese ed estinzione ope legis delle società del relativo gruppo svolgenti attività di riscossione nazionale, funzione, quest’ultima, che è stata contestualmente assegnata all’Agenzia delle entrate, la quale la esercita tramite la neo-costituita Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Trovando applicazione, quanto a capacità processuale, l’articolo 11 comma 2 DLGS 546/1992, concernente la costituzione in giudizio «diretta» avanti alle commissioni tributarie.
La norma ha esteso, dunque, l’inammissibilità della rappresentanza processuale volontaria, oltre che espressamente agli uffici dell’Agenzia delle entrate ed a quelli dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (come già si riteneva) ed alle cancellerie o segreterie dell’ufficio giudiziario (come già previsto dal comma 3 bis), anche all’ufficio dell’agente della riscossione, il quale quindi deve stare in giudizio – in particolare, solo nel giudizio di merito- direttamente (o mediante la struttura territoriale sovraordinata), cioè in persona dell’organo che ne ha la rappresentanza verso l’esterno o di uno o più suoi dipendenti dallo a stesso organo all’uopo delegati, e non può farsi rappresentare in giudizio da un soggetto esterno alla sua organizzazione, tranne che nelle ipotesi in cui può avvalersi della difesa dell’avvocatura dello Stato, come espressamente previsto dall’art. 1 comma 8° del citato decreto legge, sebbene detto ente non appartenga propriamente all’ambito delle Amministrazioni dello Stato – trattandosi di ente pubblico economico – alle quali normalmente si riferisce la previsione circa la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio per il tramite dell’Avvocatura dello Stato (art. 1 del regio decreto n. 1611 del 1933);