Competenza territoriale impugnazione cartella di pagamento.

Il contribuente impugnava la cartella di pagamento, nei soli confronti di Equitalia Sardegna, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica del prodromico avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate di Trento.

La CTP di Sassari dichiarava inammissibile il ricorso poichè , a suo parere, andava radicato il contraddittorio con l’ente impositore, che doveva tra l’altro curare l’emissione e la notificazione dell’avviso di accertamento.

Il contribuente ha proposto appello , basando la propria difesa sul contenuto della sentenza della Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 16412 del 25-06-2007, che aveva stabilito che nel caso di mancata notificazione dell’atto presupposto, spettasse al contribuente proporre l’azione indifferentemente nei confronti dell’ente creditore ovvero del concessionario. Concludeva pertanto per la riforma della sentenza, con dichiarazione della nullità della cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese.

L’appello è fondato.

Occorre evidenziare che il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento assumendo di non avere mai ricevuto alcun avviso di accertamento né altro atto presupposto, e affermando pertanto che l’atto impugnato con il ricorso introduttivo era il primo atto da cui costui riceveva una qualche incidenza negativa – anche potenziale – nella propria sfera patrimoniale.

Ebbene, su questo specifico motivo il controinteressato Agente della Riscossione non ha mai preso posizione alcuna, né tantomeno ha provveduto a depositare – o quantomeno ad allegare – la prova della notifica espressamente contestata dal contribuente.

Ciò appare sufficiente al Collegio d’Appello per ritenere che, sul punto, la decisione appellata meriti riforma. Invero, la decisione di primo grado non prende espressa posizione sulla esistenza o regolarità della notificazione contestata, ma nel dichiarare inammissibile il ricorso afferma che la cartella è impugnabile per vizi suoi propri e pertanto – implicitamente – afferma che il contribuente avrebbe dovuto impugnare l’avviso di accertamento (che però, allo stato, risulta essere mai stato notificato).

Dalla tempestività della impugnazione e dalla corretta individuazione dell’oggetto della medesima, deriva anche la corretta individuazione del Giudice Tributario competente per territorio: infatti, l’unico atto notificato al contribuente è la cartella di pagamento, emessa da Equitalia Sardegna Spa, e pertanto correttamente il relativo ricorso è stato proposto davanti al Giudice Sassarese.

Del resto, la mancata notificazione dell’avviso di accertamento priva il contribuente della compiuta possibilità di difesa, non potendo egli dalla cartella desumere tutti i dati necessari alla propria difesa, e pertanto la pretesa tributaria è illegittima e merita annullamento.

CTR Sardegna sentenza n. 17 del 17-01-2018