Condominio : cartella nulla se l’ Avviso accertamento ICI non è notificato all’amministratore.

Il condominio non è una persona giuridica, ma un ente di gestione. La notificazione degli atti, pertanto, deve avvenire con la consegna a mani proprie dell’amministratore e, in mancanza di un luogo destinato allo svolgimento della gestione condominiale, presso il domicilio privato dello stesso. L’impiego delle forme di cui all’art. 140 c.p.c. , nel caso di irreperibilità del destinatario dell’atto, deve avvenire con riferimento alla persona fisica dell’amministratore e non in relazione al condominio.

Il motivo è fondato e va accolto.

Secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, la notifica al condominio di edifici, in quanto semplice “ente di gestione” privo soggettività giuridica, va effettuata, seguendo le regole stabilite per le persone fisiche, all’amministratore, quale elemento che unifica, all’esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicchè, oltre che ovunque, “in mani proprie”, l’atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli artt. 139 e ss. c.p.c..

Tra questi luoghi può essere compreso, in quanto “ufficio” dell’amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l’organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni.

Nel caso di specie, dalla decisione della CTR risulta che la notificazione degli avvisi di accertamento ICI è avvenuta presso il condominio e non presso il suo amministratore.

La procedura relativa all’irreperibilità del destinatario per uno degli avvisi e quella di compiuta giacenza per l’altro è stata eseguita con riferimento al condominio e non alla persona fisica dell’amministratore.

Non vi è prova che presso lo stabile condominiale esistessero locali, in particolare una portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l’organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni. Anzi il mancato recapito e l’intervenuta compiuta giacenza depone per la mancanza di un simile locale che poteva essere ritenuto “ufficio” dell’amministratore.

Cassazione Civile ordinanza n. 25276 del 25-10-2017