Conseguenze istanza rimborso presentata ufficio territorialmente incompetente.

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, disciplinato dall’art. 38, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la presentazione di un’istanza di rimborso ad un organo diverso da quello territorialmente competente a provvedere costituisce atto idoneo non solo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, ma anche a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice tributario, sia perché l’ufficio non competente (quando non estraneo all’Amministrazione finanziaria e, nella specie, coincidente con una diversa direzione regionale) è tenuto a trasmettere l’istanza all’ufficio competente, in conformità delle regole di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione, sia alla luce dell’esigenza di una sollecita definizione dei diritti delle parti, ai sensi dell’art. 111 Costituzione.

Cassazione Civile ordinanza n. 5203 del 6-03-2018