Ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge Regionale Puglia n. 4 / 2012 , i proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza , che traggono un beneficio diretto e specifico ( il concreto vantaggio tratto dall’immobile a seguito dell’opera di bonifica ) dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio , sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica.
Per cui, almeno per la Regione Puglia, la semplice inclusione nel perimetro di contribuenza non è sufficiente a determinare l’assoggettamento al contributo, essendo necessario anche il sussistere di uno specifico beneficio derivante dalle opere apprestate e tenute in buono stato manutentivo.
Il ricorso va accolto in quanto la parte ricorrente ha addotto una serie di elementi dai quali possa ritenersi dimostrato, quantomeno mediante presunzioni, il fatto negativo dell’assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà della Contribuente. Peraltro dalla lettura del piano di classifica per il riparto delle spese consortili, per il Comune di Casarano vengono indicati una serie di interventi eseguiti sino all’anno 2011, senza che vi sia traccia di opere analoghe eseguite negli anni successivi ed in particolare per il 2014 , annualità cui fa riferimento l’ Ingiunzione impugnata.
CTP Lecce sentenza n. 1235 del 30-03-2017