Contributi consorzio bonifica : impugnabile e nullo per difetto di motivazione il sollecito di pagamento.

L’ invito al pagamento, data la natura impositiva mediante il quale l’ente impositore ha portato a conoscenza della contribuente una specifica pretesa tributaria , è atto autonomamente impugnabile e come tale avrebbe dovuto esplicitare le concrete ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento della pretesa avanzata.

L’atto impositivo deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione. Tale motivazione può essere assolta anche per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell’imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi.

Nel sollecito di pagamento impugnato non vi è alcun richiamo al piano di classificazione dei terreni né sono indicati gli estremi relativi alla pubblicazione della deliberazione di Giunta Regionale con la quale è stato approvato il detto piano di classificazione.

Ciò impedisce al contribuente di verificare la legittimità del calcolo del contributo dalla stessa dovuto, operato dal Consorzio di bonifica.

Va pertanto accolta l’eccezione di nullità dell’atto impugnato per difetto di motivazione.

CTR Puglia sentenza n. 2923 del 3-10-2017