CTP di Avellino: tutti i tributi si prescrivono in 5 anni.

 

L’eccezione della ricorrente di intervenuta prescrizione del diritto al pagamento del tributo e/o alla sua riscossione va accolta, tenendo presente che dopo la notifica delle cartelle esattoriali indicate nell’intimazione di pagamento, su cui poggia l’atto impugnato, nessun atto interruttivo si è verificato.

La notifica della cartella di pagamento non è idonea a “novare” il termine di prescrizione previsto dal legislatore per il tributo oggetto della cartella stessa trasformandolo da termine breve ( 5 anni ) in termine ordinario decennale.

Infatti anche in materia tributaria la conversione ex art. 2953 codice civile del termine di prescrizione da breve a decennale si verifica solo con il passaggio in giudicato di un provvedimento avente natura giurisdizionale , come le sentenze, con la conseguenza che per i provvedimenti amministrativi non impugnati , non possedendo natura giurisdizionale ma soltanto amministrativa, non può trovare applicazione l’art. 2953 codice civile.

La prescrizione dei crediti erariali dovuti all’Agenzia delle Entrate e agli Enti locali interviene dopo trascorsi cinque anni dalla notifica della cartella di pagamento.

L’invocata decorrenza dei termini di riscossione con conseguente prescrizione del credito, per intervenuta decadenza dall’azione, trova la sua naturale collocazione nel disposto normativo contenuto nell’ art. 2948, n. 4 del codice civile, il quale sottopone a prescrizione quinquennale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in tempi più brevi.

Pertanto, dall’analisi degli atti e della data di notifica dell’intimazione di pagamento impugnata (avvenuta il 29.03.2016) e la data di notifica della cartelle di pagamento sono trascorsi oggettivamente piu di cinque anni dai precedenti atti interruttivi (cartelle di pagamento).

Tutte le obbligazioni tributarie, quindi (a prescindere dalla tipologia di imposta) hanno fisiologicamente insita la caratteristica della “periodicità” alla quale l’art. 2948 n. 4 codice civile riconduce la prescrizione quinquennale.

CTP Avellino sentenza n. 267 del 23 febbraio 2017