CTP Catania : nullità notifica cartella eseguita dal messo .

La cartella prodromica all’ Intimazione di pagamento impugnata è gravemente viziata , sia perché non riporta il comune ove detta notifica è stata eseguita, sia perché non è stata completata ed integrata dalla ulteriore raccomandata informativa, atteso che l’atto è stato consegnato a mani della cognata del destinatario.

In detta ipotesi, affinché si possa avere la certezza che l’atto abbia raggiunto lo scopo è necessario, a pena di nullità, che venga spedita una ulteriore comunicazione informativa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

E’ ormai pacifico che in caso di notifica di atti tributari di qualsiasi natura ( accertativa oppure esattoriale ) , avvenuta a mani di soggetto diverso dal destinatario ( art. 60 lettera b-bis DPR 600/1973 ) , il notificante è obbligato a trasmettere notizia della notifica dell’atto per mezzo di invio ed effettiva ricezione della cosiddetta raccomandata informativa a favore del contribuente, per cui in assenza o in difetto di tale incombente, il procedimento notificatorio si considera nullo e privo di alcun effetto giuridico nei confronti dell’interessato, stante la natura recettizia degli atti tributari.

Pertanto, l’omessa notifica della cartella di pagamento , determina, altresì, l’estinzione del diritto a riscuotere per intervenuta prescrizione, atteso che la pretesa impositiva risale all’anno 1993.

CTP Catania sentenza n. 51 del 3-01-2018

 

DPR n. 600/1973

Articolo 60 – Notificazioni

Comma 1. La notificazione degli avvisi e degli altri atti che  per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice procedura civile, con le seguenti modifiche:

b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso , il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso,  a mezzo di lettera raccomandata;