La cartella di pagamento emessa in materia IRPEF 2002 è stata notificata il 15 febbraio 2007, mentre quella relativa a crediti IRPEF, IRAP ed IVA 2003 è stata notificata il 4 giugno 2007.
Tali date segnano il dies a quo di decorrenza dei rispettivi termini prescrizionali dei crediti tributari.
Sul punto, trattandosi di tributi periodici, trova applicazione il termine prescrizionale quinquennale ex articolo 2948 n. 4 codice civile.
In difetto di dimostrazione da parte dell’Ufficio, in ordine al compimento di ulteriori atti interruttivi , risulta quindi la tardività della notificazione del preavviso di fermo amministrativo impugnato, poiché notificato quando ormai era spirato il termine prescrizionale quinquennale.
CTP Milano sentenza n. 6797 del 6-12-2017
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