Con ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo la Contribuente ha chiesto l’annullamento del fermo e delle sottese cartelle di pagamento ( IRPEF , IVA, Add. Reg. , Diritto annuale CCIAA ) perché prescritte.
Il ricorso risulta fondato per la prescrizione di tutte le pretese tributarie, sanzioni ed interessi compresi.
Infatti, anche per i crediti IVA, IRPEF e altri tributi erariali la prescrizione risulta di 5 anni, come emerge da Cassazione Sezioni Unite 23397/2016.
Risulterebbe irrazionale un sistema con prescrizioni di 5 anni per tributi locali e sanzioni e di 10 anni per tributi erariali, IRPEF , IVA e altro.
Tutti i tributi in oggetto hanno adempimenti ( scadenze ) annuali, e quindi ex art. 2948 n. 4 codice civile la prescrizione è di 5 anni. Sostenere che la prestazione tributaria attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi, non risulta ragionevole ed è palesemente illogico, poiché ciò che muta, anno per anno, non è il dovere della prestazione, ma la misura, l’entità ed il quantum da pagare – sempre anno per anno – .
Pertanto anche i tributi erariali sono pienamente disciplinati dall’art. 2948 n. 4 codice civile. Il sistema in questo modo risulta più razionale , e solo gli obblighi derivanti da sentenza si prescrivono in 10 anni.
CTP Prato sentenza n. 38 del 10-04-2017