CTR Campania : illegittimità notifica cartella a mezzo PEC.

L’agente della riscossione non ha fornito prova della conformità della cartella notificata mediante PEC in quanto il file .pdf  inviato costituisce una copia informatica ( digitale ) dell’atto ed in assenza di attestazione di conformità non è possibile affermare che la cartella sia identica all’originale.

Oltretutto l’ agente della riscossione non ha prodotto in giudizio nemmeno una copia della cartella inviata a mezzo PEC per cui risulta oggettivamente incerto il contenuto dell’atto notificato e comunque, la notifica via PEC necessita che il documento rechi l’estensione .p7m e solo in tale caso si sarebbe di fronte ad un vero e proprio documento informatico, immodificabile nel contenuto e certo nella provenienza.

Pertanto, l’appello dell’ Agenzia delle Entrate di Napoli va rigettato e confermata la sentenza di primo grado.

CTR Campania sentenza n. 9464 del 9-11-2017