CTR Firenze : l’ IVA si prescrive in 5 anni.

La prescrizione ordinaria decennale è applicabile solo quando vi è stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del Giudice che definisce la lite . Solo in questo caso si hanno gli effetti del giudicato cui non possono assimilarsi quelli di una mera acquiescenza amministrativa.

Anche se la cartella è divenuta definitiva e non più impugnabile, il termine di prescrizione segue quello dell’imposta richiamata nella cartella stessa, mentre nel caso di sentenza definitiva il titolo in base al quale l’Agenzia delle Entrate fa valere la propria pretesa fiscale è la sentenza di condanna, che può comportare una statuizione simile o diversa da quella impugnata, con conseguente applicabilità della prescrizione decennale.

Nel caso che ci occupa vi è stata solo una acquiescenza amministrativa per cui si applica il termine prescrizionale relativo all’imposta riportata in cartella, essendo stata tale eccezione tempestivamente sollevata dalla parte nel ricorso di primo grado.

Conseguentemente l’imposta IVA è prescritta, e con essa i relativi interessi e le sanzioni inerenti, dato che i periodi intercorrenti fra il 1993/2000 e 2007/2013 sono superiori al quinquennio.

 

CTR Firenze sentenza n. 1954 del 18-09-2017