CTR Lazio : credito erariale prescritto dopo 5 anni notifica cartella.

Il contribuente appellava la sentenza con la quale la CTP di Roma aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di intimazione notificatogli da Equitalia per crediti vantati dall’ Agenzia delle Entrate e dalla Regione Lazio.

In via preliminare va accolta l’eccezione di prescrizione sollevata dall’ appellante contribuente.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 23397/2016, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale << la scadenza del termine -pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento (…) pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve…in quello ordinario (decennale) ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione , infatti, si applica soltanto alle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato>>.

Va rilevato che oggetto del ricorso deciso con l’impugnata sentenza è l’intimazione di pagamento notificata al contribuente in data 25 marzo 2016.

A tale data era ampiamente trascorso il termine prescrizionale relativo ai tributi oggetto delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell’avviso di intimazione de quo.

In ragione del recente mutamento della giurisprudenza in tema di prescrizione del credito, appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

CTR Lazio sentenza n. 1528 del 9-03-2018