CTR Liguria : l’ Agente della Riscossione NON può stare in giudizio con avvocati esterni – Inesistenza atto notificato a mezzo PEC.

La CTR Liguria accoglie l’ appello della Contribuente ( difensore Giuseppe Lepore , estromettendo dal giudizio  l’ Agente della Riscossione e dichiarando l’inesistenza giuridica dell’ Intimazione di pagamento e sottese cartelle inviate a mezzo PEC.

La Commissione , preso atto della nuova formulazione dell’art. 11 DLgs. 546/1992, ritiene che Equitalia non si sia validamente costituita e che tutto quanto prodotto non possa essere oggetto di valutazione. Assunto confermato anche dall’art. 12 DLgs. 546/1992 che al comma 1 prevede letteralmente che << …le parti diverse dagli Enti impositori , dagli Agenti della riscossione …devono essere assistite in giudizio da difensore abilitato…>>.

Dal momento che l’errata costituzione può essere rilevata in qualunque grado del giudizio , si determina l’estromissione dal giudizio di Equitalia , con conseguente impossibilità di valutazione di quanto prodotto.

L’ atto inviato a mezzo PEC deve essere attestato conforme all’originale e l’ Agente della Riscossione non ha tale potere e le stampe cartacee delle ricevute ( invio e avvenuta consegna ) non hanno alcun valore probatorio se prive dell’attestazione di conformità apposta da pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Inoltre l’estensione del file non deve essere “.pdf”  ma  “.p7m” , unica estensione idonea a garantire l’integrità e non modificabilità del documento.

Soltanto l’estensione “.p7m” permette l’apposizione della firma digitale riconosciuta ex lege e la difformità dell’estensione non permette che venga ad esistenza l’atto voluto e prescritto dal legislatore, avendosi non nullità della notifica ma inesistenza giuridica , sin dalla sua nascita, dell’atto notificato dall’ Agente della Riscossione. 

CTR Liguria sentenza n. 1745 del 7-12-2017

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