Ctr Roma: le stesse cartelle non possono essere utilizzate sia per il fermo che per l’ipoteca.

Ai sensi dell’art. 67 DPR 600/1973 , è fatto divieto all’Amministrazione finanziaria di procedere a plurima imposizione in dipendenza dello stesso presupposto.

Con la conseguenza che in caso di lesione del divieto di plurima imposizione da parte dell’Amministrazione finanziaria sulla base dello stesso presupposto, il secondo atto, va ritenuto inefficace e/o illegittimo.

Pertanto, nel caso in esame, considerato che la stessa Amministrazione finanziaria ha ammesso che (comunque) tre cartelle su nove risultavano contenute nel preavviso di fermo amministrativo, la comunicazione di preventiva iscrizione di ipoteca per le stesse cartelle è per sé stessa illegittima.

L’atto di preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudizio è illegittimo per violazione del divieto di una plurima imposizione.

D’altra parte, va qui chiarito che il fermo amministrativo e l’ipoteca sono garanzie alternative e non cumulative.

CTR Roma sentenza n. 4985 del 21-08-2017