Superata, quindi, l’eccezione relativa al presunto difetto di notifica della cartella di pagamento, questo Giudice deve, tuttavia, rilevare che la notifica della stessa è intervenuta solo successivamente al decorso del termine prescrizionale dei crediti impositivi, di durata quinquennale e non decennale come sostenuto dall’appellante.
Al riguardo, infatti, deve registrarsi il recente intervento della Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale formatosi nel corso degli anni in tale materia presso lo stesso Giudice di legittimità, ha riconosciuto la durata quinquennale del termine prescrizionale delle pretese creditorie impositive dell’Amministrazione finanziaria riportate nella cartella di pagamento ( Cass. Civ. Sezioni Unite n. 23397/2016 )
Nel caso in esame, la notifica della cartella di pagamento ( imposte di registro, ipotecarie e catastali ) nei confronti del destinatario risulta essersi perfezionata nel settembre del 2008, mentre i crediti ai quali si riferisce la pretesa impositiva avanzata con detta cartella, riguardano tutti tributi, di diversa natura, relativi all’anno 2001, sicché deve ritenersi che fosse irrimediabilmente già decorso il termine prescrizionale quinquennale entro il quale l’Amministrazione finanziaria avrebbe potuto e dovuto avanzare detta pretesa nei confronti del contribuente.
Per i motivi suddetti, deve, quindi dichiararsi l’estinzione della pretesa creditoria dell’Ufficio nei confronti del contribuente, di cui alla cartella di pagamento n. _____, per intervenuto decorso del termine di prescrizione; conseguentemente deve rigettarsi l’appello proposto dal Concessionario.
CTR Lazio , sezione XIII, sentenza n. 45 del 08-01-2018