Ctr Toscana : illegittima la notifica della cartella a mezzo PEC senza prova conformità all’originale.

La Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto accoglieva il ricorso della società contribuente perché non vi era prova della regolare notifica via PEC della cartella.

Osserva questa Commissione Tributaria Regionale che valga la pena ricordare che, sul piano normativo, nulla osta alla possibilità per il concessionario di riscossione di procedere alla notificazione telematica delle cartelle.

Si ritiene che la prova della notifica telematica della cartella esattoriale può essere fornita dal concessionario attraverso la copia analogica della cartella e delle relative ricevute di accettazione e consegna: la prova della notifica sarà da ritenersi data se la conformità all’originale di tale copia, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, D.Lgs. 82/2005) o se la conformità di esse (per quanto prive dell’attestazione) non sia disconosciuta dal contribuente (art. 23 comma 2, D.Lgs. 82/2005)

A giudizio di questa Commissione la documentazione presentata da Equitalia non risponde a quanto richiesto poiché con la notifica pec si trasmette una mera copia della cartella di pagamento che non garantisce la sua conformità all’originale, in quanto si tratta di una copia informatica priva di attestazione di conformità e di firma digitale, entrambe necessarie per ritenere, ai sensi dell’art. 22 del Codice dell’Amministrazione Digitale, la copia conforme all’originale.

Si ritiene pertanto debbano essere accolte tutte le eccezioni di parte contribuente che contesta la regolarità della notifica ricevuta a mezzo pec poiché Equitalia ha l’onere di provare la conformità dell’atto digitale trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’originale prodotto in giudizio, non essendo sufficiente il deposito della pec in cui è scritto che il messaggio originale è incluso in allegato specificando le modalità della sua apertura.

In particolare, mentre con la mail ordinaria il gestore notifica al mittente l’avvenuta lettura del messaggio, la medesima informazione non viene fornita se si utilizza la posta elettronica certificata, che notifica il messaggio di avvenuta consegna, anche se il destinatario non apre la pec oppure la Pec potrebbe anche contenere un messaggio completamente difforme dall’atto in contestazione.

La Commissione , pertanto, respinge l’appello di Equitalia .

CTR Toscana sentenza n. 346 del 20-02-2018