Agenzia delle entrate-Riscossione ha rilevato come le cartelle di pagamento, regolarmente notificate, non fossero state opposte, con conseguente irretrattabilità dei crediti, e come l’intimazione di pagamento, notificata il 13/4/2016, fosse stata impugnata con ricorso depositato il 5/8/2016 e quindi dopo il decorso del termine di 40 giorni, derivandone la preclusione di qualsiasi eccezione di merito; ha aggiunto come il nuovo termine di prescrizione, iniziato a decorrere in seguito alla notifica dell’intimazione di pagamento, ove anche considerato quinquennale, non fosse maturato al momento del ricorso in opposizione alla intimazione medesima.
Di diverso avviso la Suprema Corte che ha ribadito come :
A) La definitività dell’accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell’accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, attraverso l’azione generale prevista dall’art. 615 c.p.c., la cui proposizione non è soggetta a termine di decadenza.
B) Nel caso di specie, peraltro, non ha rilievo l’interruzione della prescrizione per effetto della notifica dell’intimazione di pagamento, posto che quest’ultima è intervenuta dopo il termine di cinque anni dalla notifica delle cartelle e, quindi, dopo che la prescrizione quinquennale era già maturata