In caso di riscossione coattiva di tributi locali il termine di decadenza è quello del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo ( Finanziaria 2006 ).
Tuttavia tale termine non si applica qualora il Comune decida di avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo, poichè in tale ipotesi trova applicazione il più breve termine annuale di decadenza previsto dall’art. 72 del Dlgs. n. 507/1993, secondo cui la formazione e la notifica del ruolo debbono aver luogo entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo.
( Cass. Civ. sentenza n. 1503 del 27-01-2016 )