L’opposizione al verbale di accertamento di violazioni del codice della strada deve essere proposta entro il termine perentorio di trenta giorni, che –nel caso di opposizione diretta avverso la cartella di pagamento emessa sulla base di atti non precedentemente notificati– decorre dalla data di notifica della cartella stessa.
Qualora la parte proponga opposizione a cartella di pagamento emessa sulla base di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, deducendo anche l’illegittimità di tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione dell’infrazione, la verifica della tempestività dell’opposizione va condotta con riferimento non alla data di arrivo in cancelleria del plico notificato, ovvero di iscrizione della causa al ruolo generale, bensì al momento, anteriore, in cui il plico contenente il ricorso viene affidato dalla parte opponente all’agente postale per la spedizione.
Cassazione Civile ordinanza n. 39388 del 10.12.2021