Difetto motivazione: nullità atto impositivo.

L’ obbligo di motivazione dell’ atto è imposto dall’ art. 7 dello Statuto del contribuente ed è soddisfatto quando il contribuente è messo nelle condizioni di conoscere esattamente la pretesa impositiva.

L’ obbligo di motivazione deve essere rispettato ab origine e non nel corso del giudizio.

La motivazione è un requisito intrinseco dell’ atto impositivo, per cui non è ammessa la motivazione postuma.

Cassazione Civile sentenza n. 2039 del 25.1.2022