La copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’ originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale.
Nella specie il contribuente in primo grado, dopo la produzione da parte dell’ufficio di copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione degli avvisi di accertamento sulla cui base la cartella di pagamento era stata emessa, con propria memoria ha disconosciuto la conformità all’originale delle dette copie fotostatiche.
L’ Amministrazione, sulla quale incombeva l’onere di produrre gli originali, dal canto suo non ha provveduto all’ incombente, sicché la notificazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata – che il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto – non è stata provata.
( Cassazione Civile sentenza n. 5077 del 28-02-2017 )